8aprile 2017 da Unione Sindacale di Base, Bibbona (Li)
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno Raffaella Calò ha emesso in data odierna, 7 aprile 2017, la sentenza in merito ad un licenziamento comminato lo scorso 18 agosto ad una lavoratrice della cooperativa L’Agorà Toscana Onlus, impiegata come cuoca presso la Casa di Riposo Fattori a Bibbona (Livorno).
Il ricorso della lavoratrice, assistita dal suo avvocato e dal sindacato di base Usb, è stato accolto nella sua totalità, ordinando così: l’immediato reintegro nel posto di lavoro, il reintegro nello status di socia della cooperativa, una indennità risarcitoria per gli stipendi persi comprensivi dei contributi previdenziali e maggiorati degli interessi, e il computo totale delle spese legali a carico dell’azienda.
Una vittoria su tutta la linea per la lavoratrice che aveva deciso di non arrendersi a questo inaccettabile sopruso che aveva subito, e una vittoria anche per il nostro sindacato che immediatamente si mise a disposizione della lavoratrice organizzando anche uno sciopero in suo sostegno e spiegando all’opinione pubblica che quello comminatole era un licenziamento palesemente ingiusto e strumentale.
Nella sentenza, tra i vari passaggi, si legge che:
“i fatti addebitati alla lavoratrice non possono dirsi provati e, anche laddove fossero stati provati, sono espressamente sanzionati dal contratto collettivo con una sanzione conservativa e pertanto non integrano una giusta causa di licenziamento.”
E poi: “Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertato che non ricorrano gli estremi della giusta causa addotti dalla cooperativa datrice di lavoro, per insussistenza del fatto contestato. Per questi motivi il Tribunale accoglie la domanda e, per l’effetto, annulla il licenziamento e la delibera di esclusione da socia e condanna la cooperativa sociale onlus l’Agorà Toscana alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro cui era addetta al momento del licenziamento, oltre che al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dalla sua effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale. Condanna la cooperativa al pagamento delle spese di lite.”