IL TAR Toscana, con la sentenza n. 1367, pubblicata in data 10 novembre 2017, ha deciso la controversia insorta tra l’Autorità servizio rifiuti ATO Toscana Costa e il Comune di Livorno, attribuendo pienamente ragione al primo, su tutti i fronti.
13novembre 2017 da Dr. Franco Borchi, direttore dell’ATO Toscana Costa
I Comuni dell’ATO hanno scelto da tempo, quale forma di affidamento del servizio sull’intero suo territorio, la società mista a prevalente capitale pubblico, costituita dai Comuni e da un socio industriale selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica. Anche il Comune di Livorno aveva aderito a questo percorso, ma nel 2014 la nuova maggioranza che governa il Comune ha iniziato a manifestare, senza mai revocare espressamene le decisioni precedenti, un orientamento contrario, diretto a voler conservare sul territorio comunale la gestione in house per mezzo della propria società controllata AAMPS s.p.a.
Il Comune di Livorno, da questo momento, ha sempre manifestato un atteggiamento conflittuale nei confronti dell’Autorità servizio rifiuti, rivendicando la pretesa di gestire i rifiuti in maniera diversa da quella prescelta a larga maggioranza dall’assemblea dell’ATO. Su questo terreno già una volta è stato sconfitto dal TAR Toscana il quale, con la sentenza n. 389 del 4 marzo 2016, aveva stabilito in maniera inequivoca che la competenza a decidere sulle forme di affidamento spetta unicamente all’Autorità d’Ambito ed alla maggioranza dei Comuni che in essa sono rappresentati, con l’obbligo degli altri Comuni di rispettare tali decisioni. Confermando così gli obblighi imposti dalla legge regionale sulla gestione dei rifiuti.
Il Comune di Livorno, tuttavia, ha proseguito senza uniformarsi alla sentenza e con una delibera di Giunta del gennaio 2017 ha stabilito di modificare il contratto con AAMPS, eliminando la clausola risolutiva che prevedeva la cessazione di tale contratto al momento dell’avvio del servizio da parte del gestore unico scelto dall’Autorità d’Ambito. In questo modo il Comune ha voluto ripristinare l’affidamento del servizio ad AAMPS – secondo l’originaria previsione – sino al dicembre 2030, ben oltre, quindi, il previsto avvio del servizio da parte del gestore unico. Sulla base di questa deliberazione AAMPS ha fondato il proprio concordato preventivo, prevedendo di continuare a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno per l’intera durata del concordato.
Fatto di estrema importanza, con la sentenza pubblicata ieri il TAR ha dichiarato illegittima tale decisione. La gestione del servizio da parte di AAMPS è quindi necessariamente a tempo e verrà a cessare al momento in cui l’Autorità d’Ambito avrà affidato il servizio, su tutto l’ATO, al gestore unico.
Quando la gara per la scelta del socio industriale di RetiAmbiente sarà terminata, sarà RetiAmbiente a gestire il servizio sul territorio del Comune di Livorno e non AAMPS. Il TAR su questo è stato chiarissimo: non è la durata del concordato a poter stabilire quando il gestore unico avrà diritto di iniziare il servizio; è vero casomai il contrario, poichè è la durata del tempo ancora necessario all’operatività del gestore unico a condizionare l’ammissibilità del concordato.
L’Autorità servizio rifiuti e la Regione Toscana avevano già fatto presente, lo scorso anno, sia il Comune di Livorno che AAMPS che il concordato preventivo di tale società era privo del requisito della continuità aziendale. L’Autorità aveva manifestato la sua disponibilità a venire incontro alle esigenze del Comune e di AAMPS di porre in essere la procedura concordataria stipulando un apposito accordo con l’ATO, ma il Comune ha sempre rifiutato qualsiasi accordo.
Ora il TAR ha preso una posizione netta anche su questo:
“la valorizzazione di eventuali peculiarità o esigenze delle gestioni locali non può che passare, di volta in volta, dal raggiungimento di intese o accordi fra l’Autorità, titolare delle funzioni in questione, e il Comune interessato”.
Nessuna deroga alla gestione unitaria è possibile al di fuori degli accordi con l’Autorità d’Ambito. Se quindi il Comune di Livorno vorrà proseguire a gestire il servizio sino al 2021, ovvero alla scadenza prevista dal piano concordatario, dovrà stipulare un apposito accordo con l’ATO e non potrà più rifiutarsi di realizzare le intese necessarie volte a garantire l’obiettivo della gestione unica stabilito dalla legge regionale.
La sentenza offre anche uno spunto per confermare la bontà della scelta della società mista, avvalorata dai giudizi degli advisor scelti con gara dall’ATO. Il TAR ha ribadito che l’in house
“rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi selezionati mediante gara a evidenza pubblica” e che tale eccezione è fondata su presupposti rigorosi, tali per cui “tra l’ente pubblico affidante e l’operatore in house non è ravvisabile un rapporto contrattuale intersoggettivo, essendosi piuttosto in presenza di un modello organizzativo qualificabile in termini di delegazione interorganica”.
Un modello, dunque, che può funzionare in presenza di un numero ristretto di Comuni, ma che difficilmente potrà farlo in presenza di ben 102 Comuni, quanti sono ora quell’ATO Costa.
Questa sentenza conferma i poteri attribuiti all’Autorità d’Ambito e rende ancor più imprescindibile l’obiettivo di portare a compimento il percorso avviato con la costituzione di RetiAmbiente, imponendo di accelerare le procedure per la scelta del socio industriale e per l’affidamento del servizio al gestore unico. La sentenza rende anche giustizia dei tempi lunghi impiegati sinora lungo questo percorso, i quali non sono certo dipesi dall’inerzia dell’Autorità, che ha sempre prodigato il massimo sforzo in tal senso, ma dai comportamenti di alcuni Comuni che, come nel caso di Livorno, contro la volontà della maggioranza dei comuni ed contro le norme di legge, hanno cercato di ostacolare al raggiungimento dell’obiettivo del gestore unico. Oggi il TAR, con una sentenza chiarissima e impegnativa, offre certezze e degli strumenti in più e l’Autorità è fermamente determinata ad andare avanti nel percorso già tracciato.