Dal primo ottobre 2015 al 30 settembre 2016
Livorno, 28settembre 2015 di admin
Prenderà il via giovedì 1ottobre la nuova campagna di certificazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento presenti nel Comune di Livorno che attestino il corretto esercizio e manutenzione dell’impianto di riscaldamento e valgono quale ispezione effettuata (salvo ispezioni a campione non onerose che il Comune può predisporre).
Le autocertificazioni possono essere presentate soltanto dai soggetti manutentori degli impianti, dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016.
A seconda della tipologia di impianto, tale dichiarazione avrà validità un anno, 2 anni o 4 anni, come previsto dal regolamento regionale (allegato A al DPRG 25/R del 3/3/2015). Di seguito una tabella riassuntiva di validità e periodicità dell’autodichiarazione dell’impianto termico la quale diventerà aperta, per cui le autodichiarazioni dovranno essere trasmesse automaticamente nel periodo riportato in tabella.
Tipologia impianto – Periodo di validità della dichiarazione inviata tra 1° ottobre 2015 e 30 settembre 2016 – Quando dovrà essere fatta la successiva dichiarazione:
- Per impianti a metano o GPL tra 10 e 100 kW in esercizio da più di 8 anni o installati in locali “adibiti alla permanenza delle persone” (chiusi), 2 anni (fino a 30 settembre 2017. Entro 2 anni dalla scadenza del precedente rapporto di controllo di efficienza energetica.
- Per impianti a metano o GPL tra 10 e 100 kW in esercizio da meno di 8 anni e installati all’esterno, 4 anni
(fino a 30 settembre 2019. Entro 4 anni dalla scadenza del precedente rapporto di controllo di efficienza energetica. - Per impianti a metano o GPL superiori a 100 kW, 2 anni (fino a 30 settembre 2017. Entro 2 anni dalla scadenza del precedente rapporto di controllo di efficienza energetica.
- Per impianti a combustibile liquido o solido tra 10 e 100 kW, 2 anni (fino a 30 settembre 2017. Entro 2 anni dalla scadenza del precedente rapporto di controllo di efficienza energetica.
- Per impianti a combustibile liquido o solido superiori a 100 kW, 1 anno (fino a 30 settembre 2016. Entro 1 anno dalla scadenza del precedente rapporto di controllo di efficienza energetica.
- Per impianti di condizionamento tra 12 e 100 kW, 4 anni (fino a 30 settembre 2019. Entro 4 anni dalla scadenza del precedente rapporto di controllo di efficienza energetica.
- Per impianti di condizionamento superiori a 100 kW, 2 anni (fino a 30 settembre 2017. Entro 2 anni dalla scadenza del precedente rapporto di controllo di efficienza energetica.
La data dell’autodichiarazione deve corrispondere alla data di compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica (che deve essere fatta dal manutentore con la stessa periodicità dell’autodichiarazione); il manutentore dovrà trasmettere l’autodichiarazione entro 30 giorni dalla data della compilazione.
Per fare l’autocertificazione occorre innanzitutto effettuare un versamento per l’acquisto del bollino, il cui costo varia in base alla tipologia e alla potenza dell’impianto.
Ø Impianti a metano, GPL, combustibile liquido e solido:
- § Potenza nominale superiore tra 10 kW e 35 kW: € 10,00
- § Potenza nominale superiore tra 35 kW e 100 kW: € 13,00
- § Potenza nominale superiore tra 100 kW e 350 kW: € 50,00
- § Potenza nominale superiore a 350 kW: € 70,00
Ø Impianti con macchine frigorifere o pompe di calore:
- § Potenza nominale utile superiore tra 12 kW e100 kW: € 13,00
- § Potenza nominale utile superiore a 100 kW: € 20,00
Il pagamento può essere eseguito:
- alla Tesoreria del Comune di Livorno (Palazzo comunale, via del Consiglio); tramite bonifico bancario, codice Iban IT24R0620013917000000000096 con la causale “Autodichiarazione Impianto Termico ”.
- Occorre poi ritirare il bollino adesivo (da attaccare all’autocertificazione) recandosi, con l’originale della ricevuta del versamento, all’Agenzia Energetica della Provincia di Livorno (via Pieroni, 27).
- Il bollino dovrà essere compilato in ogni sua parte con il numero di impianto, il codice fiscale del responsabile dell’impianto e l’intestatario del contratto di fornitura del combustibile, e dovrà essere applicato alla caldaia e sulla copia del rapporto di controllo rilasciato dal manutentore, che attesta il corretto esercizio e la manutenzione dell’impianto.
- Tale rapporto di controllo, completo di timbro e firma del manutentore, assunzione di responsabilità e bollino, vale come autocertificazione dell’utente e deve essere consegnato all’Agenzia Energetica.
Tutte queste operazioni devono essere svolte in nome e per conto dell’utente da parte della ditta di manutenzione previo specifico accordo tra utente e ditta.
Se l’autocertificazione non viene presentata entro il 30 settembre 2016 o risulta incompleta, saranno effettuate ispezioni sugli impianti con onere a totale carico dell’utente.
Saranno erogate sanzioni amministrative al manutentore in caso di non corretto adempimento delle operazioni di manutenzione, al responsabile d’impianto che non provvede alla manutenzione o che impedisce l’effettuazione dell’ispezione (a titolo di esempio, reiterato rifiuto della raccomandata, impedimento alla esecuzione del controllo ecc.). In questo caso il Comune comunicherà all’Azienda di distribuzione del gas l’impossibilità ad eseguire l’ispezione, con conseguenze che possono portare anche al distacco della fornitura.
Considerato che la nuova normativa sugli impianti termici (DPR 74/2013 e regolamento regionale) ha generato alcune errate interpretazioni sulla frequenza delle manutenzioni delle caldaie, è opportuno specificare che non ci sono variazioni e che le manutenzioni devono essere svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice. Per gli impianti esistenti, privi delle istruzioni di uso e manutenzione, spetta alla ditta incaricata della manutenzione fornire le istruzioni all’utente, esplicitamente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi.