Un diverso protocollo per gli appalti nei servizi pubblici.
Fermo restando che servirebbe porre fine ai processi di esternalizzazione, sulla base di una reale comparazione costi/benefici per avviare percorsi di reinternalizzazione
2gennaio 2016 da Davide Banti e Federico Giusti, Cobas Pisa
La deregolamentazione in materia di mercato del lavoro, il consentire la possibilità di applicare contratti sempre peggiorativi e/o orientati ad annullare conquiste sindacali storiche, non solo non aiuta l’economia a ripartire ma, produce anche effetti negativi sulla qualità dei servizi oltre ai rischi di infiltrazioni malavitose.
Emblematico è il caso dei contratti delle cooperative sociali e del multiservizi applicati nell’ambito dell’igiene ambientale al posto di quelli tradizionalmente utilizzati per l’igiene pubblica e privata, ossia il Federambiente e il Fise. L’applicazione di contratti più sfavorevoli, oltre a rappresentare un danno retributivo per il dipendente, nel contempo crea una spirale viziosa negli appalti al ribasso, su affidamento di lavori, servizi e forniture. Va anche detto che non è un caso se alcuni Contratti Nazionali siano stati appositamente ideati a favorire i processi di esternalizzazione a basso costo e, con orari settimanali più lunghi.
Alla luce di queste considerazioni, fermo restando:
- la assenza di tutela sul potere di acquisto,
- la presenza di continue deroghe ai contratti nazionali,
- l’assenza di una contrattazione di secondo livello, in gran parte delle Aziende in appalto pubblici/privati,
chiediamo di confrontarci su alcune proposte:
- Garantire chiarezza e trasparenza nei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture per tutelare anche la qualità dei servizi erogati.
- Di non limitarsi, nella aggiudicazione di un appalto sulla cosiddetta offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta tecnica, da valutare con elevato punteggio, deve includere adeguata percentuale di contratti a tempo indeterminato e full time, qualifiche del personale, costi e garanzie su salute e sicurezza, tutela ambientale, disponibilità all’inserimento di personale in condizioni di svantaggio (qualora compatibile con il lavoro e/o il servizio oggetto dell’appalto).
- Iscrizione nella White list (elenchi in Prefettura dove sono inserite, divise per settore, le imprese escluse da tentativi di infiltrazione mafiosa) da richiedere per tutti e non solo per quelli più a rischio. Ma, non ci facciamo troppe illusione su questo strumento, come del resto sullo stesso «rating di legalità», una sorta di “bollino” introdotto dal Parlamento alla fine del 2012 per certificare l’affidabilità operativa di un’impresa sulla base di precisi parametri giuridici. La legalità dichiarata non sempre garantisce la legalità reale, come sta a testimoniare l’inchiesta su “Mafia Capitale”. I requisiti giuridici alla base del rating risultano pertanto inadeguati, sia per affermare principi di trasparenza e legalità, sia per rappresentare pratiche concrete sul terreno occupazionale. Di ben altro necessiterebbe il terzo settore e il mondo cooperativo, che ormai si poggiano sempre più sul lavoro volontario e sulla precarietà assoluta.
- Nell’offerta tecnica richiedere l’estensione a tutte le aziende il Rating di legalità (rilasciato dall’ AGCM alle imprese con fatturato superiore ai 2 milioni di euro). Ricordiamo che, il possesso del rating è condizione essenziale per accedere al credito bancario e al finanziamento della Pubblica Amministrazione come sancito dal Decreto Interministeriale n.57 del 2014, un decreto che tuttavia, con lo scandalo di Mafia Capitale ha dimostrato forti limiti e inadeguatezze.
- La clausola sociale rinvia al contratto nazionale di riferimento e spesso, non rappresenta una adeguata tutela atta alla riassunzione senza perdita di ore e di salario. Le clausole sociali presenti in numerosi contratti non consentono ai lavoratori e alle lavoratrici – nei cambi di appalto- di sfuggire dalla applicazione del contratto a tutele crescenti previsto dai decreti attuativi del Jobs Act. Il contratto di appalto dovrà essere scritto in modo tale da evitare interpretazioni univoche e restrittive da parte del vincitore, vincolarlo il più possibile al rispetto di procedure, servizi per i quali personale qualificato e già operante, non venga demansionato.
- Quanto poi alle Cooperative, tenute ad assumere una certa quota (almeno il 30% ) di personale tra le figure svantaggiate, si chiede alla stazione appaltante, privata o pubblica che sia, di inserire nel bando la clausola sociale.
- Inserire nei bandi di gara, tra le condizioni di esecuzione dell’appalto, la clausola sociale che, ai sensi dell’art. 69 D.lgs 163/2006, imponga all’affidatario di assorbire ed utilizzare, prioritariamente, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente appaltatore. Una simile clausola all’interno del bando non è in contrasto con i principi di cui all’art. 2 Codice appalti, primi tra tutti quello di libera concorrenza e di libera iniziativa economica, dato l’utilizzo della formula “prioritariamente”.
Riconoscimento di fattori premianti per le imprese che garantiscono ai lavoratori presenti sull’appalto:
- il mantenimento dell’occupazione anche in mancanza della clausola di salvaguardia nel CCNL applicato
- un trattamento economico non inferiore a quello percepito in precedenza, compatibilmente con le condizioni economiche della gara di appalto, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati; la presenza di contratti di secondo livello
- Riconoscimento di fattori premianti per le imprese con CCNL che preveda espressamente la clausola di salvaguardia in ipotesi di cambio di appalto e, a parità di presenza della clausola di salvaguardia, che preveda delle tabelle retributive più favorevoli per i lavoratori
- Riconoscimento di fattori premianti per le imprese che si impegnano a convocare le RSA o le RSU al momento del passaggio al nuovo appaltatore, dando vita a procedure a salvaguardia dei livelli occupazionali anche attraverso specifiche intese
- Inserimento nei bandi di gara di clausole che favoriscano l’inserimento lavorativo delle categorie protette e dei soggetti svantaggiati, tranne nei casi ove sia chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio.
- Tempi medi durata appalto: stabilire una durata di almeno 4 anni.
- Incentivare la partecipazione delle piccole e medie imprese e loro consorzi alle gare di appalto, attraverso l’adozione della politica dei lotti funzionali autonomi in quanto compatibili con l’obiettivo della gara.
In tal senso:
- Favorire, in coerenza con le direttive europee e salvaguardando il principio della libera concorrenza, le imprese di piccole e medie dimensioni ed i loro consorzi, mediante la suddivisione, ove possibile, degli appalti in lotti funzionali. Le stesse imprese locali debbono comunque offrire garanzie ben precise.
- Aumentare le verifiche da parte dell’Ente sugli appalti in corso: i dipendenti siano relamente formati in materia di sicurezza, nel rispetto del contratto nazionale e per scongiurare il ricorso ai demansionamenti, siano pagati gli stipendi con regolarità e non si faccia sistematico ricorso al lavoro supplementare a tutela di un organico stabile.
- Prevedere un sistema sanzionatorio efficace finalizzato alla effettiva previsione di clausole risolutive e penali da applicarsi durante lo svolgimento dell’appalto, nonché la penalizzazione delle imprese che abbiano eseguito con negligenza precedenti appalti commissionati dall’Amministrazione o che, non abbiano rispettato la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.