Conferenza stampa del Sindaco Nogarin sulla questione “ricapitalizzazione della società RetiAmbiente spa
29 dicembre 2015 da Comune Livorno foto e video G.B.
“Prima di andare a Pisa, ieri ci siamo fermati al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dichiara Nogarin, per fare una querela contro Marco Frey (Amministratore unico RetiAmbiente spa) e l’intero collegio dei sindaci revisori. Poi ci siamo recati alla non-riunione. Perché quella di ieri non è stata una normale e legittima assemblea dei soci, Quella di ieri è stata una farsa che ha violato numerosi articoli del codice civile. Il dott. Frey ha responsabilità penali e civili di grande importanza”.
Nel merito, la questione riguardava tecnicamente la ricapitalizzazione di RetiAmbiente e, la gara a doppio oggetto di ATO Toscana Costa, due questioni apparentemente distinte, ma che sono in realtà fuse tra loro.
E continua Nogarini “è dal 6 luglio scorso che invano, chiediamo al sindaco Filippeschi, nella sua qualità di presidente della conferenza dei sindaci, di poterci confrontare su questi temi in modo pacato e andando a verificare i dati tecnici, senza nessun coinvolgimento politico e di schieramento, ma non siamo stati ascoltati. Noi volevamo che fossero convocati i sindaci dei comuni di ATO Sud, dove questa stessa azione è stata fatta un anno fa con esiti disastrosi sia sulle tariffe, sia sulla qualità del servizio.”
I dati indicano aumenti delle tariffe e perdita di posti di lavoro, cosa che a detta di Filippo Nogarin è inaccettabile:
“un aumento del 7,5% il primo anno e un 4% nel secondo, unito alla sofferenza dei lavoratori, sono il prezzo che pagano i cittadini. Un servizio essenziale non può soggiacere alle logiche privatistiche del profitto. Adesso alcuni sindaci vorrebbero poter uscire da ATO Sud ma ormai non possono più farlo. Ecco perché noi chiedevamo di far tesoro della loro esperienza, prima di rischiare di ricommettere gli stessi errori”.
Presente alla Conferenza Stampa anche l’Assessore al Bilancio Gianni Lemmetti:
”Tutto quello che abbiamo fatto finora lo abbiamo fatto nell’interesse dei cittadini e in coerenza con le nostre linee di mandato. Se ci chiedete perché non abbiamo ceduto la quota di RetiAmbiente spa, rispondo che se non l’avessimo mantenuta, ieri non avremmo avuto il diritto di partecipare all’assemblea dei soci, chiedendo che venga rispettata la legge. Quella di ieri è stata una riunione paradossale non soltanto per noi: la sindaca di Marciana è stata invitata all’assemblea e poi le è stato detto che non aveva diritto di voto. Comunque in questa nostra battaglia non siamo soli, altri sindaci si sono astenuti dalla votazione”.
Questo che segue il testo integrale dell’intervento del Sindaco Nogarin all’assemblea del 28 Dicembre a Pisa:
L’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa è cessato dalla carica, ope legis, per effetto di quanto disposto dall’art. 2383, comma 2, cod. civ., in data 19/6/2015 (cioè nella data in cui, in base alle risultanze del Registro delle Imprese, l’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa ha approvato il bilancio d’esercizio al 31/12/2014, riferito al terzo esercizio di carica); la circostanza è stata confermata anche dall’Amministratore Unico in tale sede, mediante dichiarazione a verbale di tale assemblea.
- L’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa, pertanto, dalla data del 19/6/2015 è in regime di prorogatio ex art. 2385, comma 2. cod. civ.; conseguentemente, da tale data l’ Amministratore Unico di RetiAmbiente spa poteva, può ed avrebbe potuto compiere solo atti di ordinaria amministrazione ed avrebbe dovuto convocare senza indugio l’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa per la nomina del nuovo organo di amministrazione della società sostitutivo di quello cessato.
Il compimento da parte dell’Amministratore Unico di RetiAmbiente spa di atti diversi da quelli di ordinaria amministrazione e/o l’omessa, tempestiva e, se occorrente, ripetuta convocazione dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa per la nomina del nuovo organo di amministrazione della società avrebbe dovuto formare oggetto di immediata contestazione da parte del Collegio Sindacale.
In particolare il Collegio sindacale di RetiAmbiente spa, rilevata la cessazione dell’Amministratore Unico dalla carica per scadenza del termine di legge di durata della stessa e l’inerzia dell’amministratore nel compimento degli atti necessari alla sua sostituzione, avrebbe dovuto, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2386, u.c., cod. civ.:
– “convocare d’urgenza” l’assemblea dei soci di RETIAMBIENTE S.P.A. per la nomina del nuovo organo di amministrazione. Tale adempimento non risulta essere stato espletato;
– contestare la legittimità del compimento, da parte dell’Amministratore Unico cessato, di atti di straordinaria amministrazione, fra i quali la convocazione di un assembla dei soci in sede straordinaria per proporre di deliberare un aumento di capitale sociale in natura e l’adozione di un nuovo statuo sociale (cioè quanto forma oggetto dell’ordine del giorno della parte straordinaria dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa convocata per il giorno 28/12/2015). - L’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa per il giorno 28/12/2015, ed in particolare quanto ivi previsto sub 1) della parte ordinaria (dove si fa riferimento a generiche “Comunicazioni dell’Amministratore Unico” e “delibere conseguenti”) non è idoneo ad integrare i presupposti dell’adempimento da parte dell’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa all’obbligo di convocazione dell’assemblea dei soci della società per deliberare la nomina del nuovo organo di amministrazione, ex art. 2364, n. 2), cod. civ. e 15 del vigente statuto sociale, in sostituzione dell’attuale amministratore cessato dalla carica per scadenza del termine legale di durata della stessa. L’ordine del giorno di un’assemblea sociale, ed in particolare quello dell’assemblea dei soci di una società per azioni, anche avuto riguardo alla tassatività delle competenze assembleari prevista dagli artt. 2364 e 2365 cod. civ., deve infatti essere formulato in modo analitico, individuando espressamente ed inequivocabilmente gli argomenti oggetto di trattazione e deliberazione in ossequio a quanto prescritto dall’art. 2366 cod. civ. La giurisprudenza, anche della Suprema Corte (fra le altre Cass. civ. Sez. Unite Sent., 29/08/2008, n. 21933) giudica inammissibile la trattazione di argomenti non esplicitati nell’ordine del giorno in quanto in contrasto con le regole dettate per la formazione della volontà della società, in particolar modo con l’art. 2366 c.c. che obbliga la previa indicazione nell’ordine del giorno degli argomenti da trattare in modo analitico, in funzione di consentire ai soci di approfondire adeguatamente ogni argomento prima ed in funzione della partecipazione all’assemblea. L’ordine del giorno, per assolvere agli oneri di specificità e chiarezza, al fine di soddisfare il diritto d’informazione dei soci, deve indicare espressamente la materia su cui deve vertere la discussione e la votazione. Il rispetto di tale principio deve essere ancor più rigoroso nel caso di società a partecipazione pubblica, in quanto la partecipazione all’assemblea dei rappresentanti dei soci pubblici presuppone la formazione della volontà di tali soci, nelle forme di legge, in relazione proprio agli argomenti oggetto di trattazione e votazione in sede assembleare e tale volontà non può correttamente formarsi in assenza di precisa individuazione, nell’ordine del giorno della convocazione assembleare, delle materie da trattare e delle proposte di deliberazione. Difetto di informativa, La genericità dell’ordine del giorno:- costituisce un vizio di convocazione dell’assemblea dei soci suscettibile di determinare l’annullamento della deliberazione per violazione di norma di legge;- legittima la richiesta da parte dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale presente in assemblea di rinvio della stessa ex art. 2374 cod. civ. per un termine massimo di 5 giorni per carenza di adeguata informazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
- L’illegittimità del compimento, da parte dell’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa, di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione successivamente alla data di cessione dello stesso dalla carica (19/6/2015) e nelle more della nomina del nuovo organo di amministrazione della società, fra i quali l’atto di convocazione dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa. per deliberare un aumento di capitale sociale in natura, di rilevante entità, e l’adozione di un nuovo statuto sociale;
– l’omesso o insufficiente adempimento da parte del collegio Sindacale dei doveri sullo stesso gravanti per legge e per statuto, ed in particolare del dovere di vigilare sulla legittimità dell’operato dell’organo di amministrazione e di convocare d’urgenza ex art. 2386, u.c., cod. civ. l’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa per la nomina del nuovo organo di amministrazione a fronte dell’intervenuta scadenza dell’attuale Amministratore Unico dalla carica da oltre 6 mesi;
– l’inammissibilità di procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione di RetiAmbiente spa in tale assemblea – qualora proposta – per omessa, esplicita indicazione di detto argomento all’ordine del giorno dell’assemblea con conseguente violazione di quanto disposto dall’art. 2366 cod. civ. ed annullabilità della relativa deliberazione; con richiesta:
– di convocazione, senza indugio, di una nuova assemblea dei soci di RetiAmbiente spa avente all’ordine del giorno “Deliberazioni ex art. 2364, comma primo, n. 2 e 3 cod. civ. – Nomina del nuovo organo di amministrazione della società in sostituzione di quello cessato – determinazione del compenso”;
– di verifica da parte del Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ. del corretto operato dell’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa (onde responsabilizzare personalmente i Sindaci e costringere costoro a presentare una relazione scritta all’assemblea sull’argomento);
Ø in sede di trattazione dell’argomento indicato all’ordine del giorno della parte straordinaria:
– l’illegittimità e/o nullità della convocazione dell’assemblea in sede straordinaria da parte dell’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa per deliberare un aumento di capitale sociale in natura e l’adozione di un nuovo statuto sociale in quanto atto di straordinaria amministrazione, come tale esondante dai poteri esercitabili da detto amministratore in quanto cessato dalla carica sin dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2014, e quindi da almeno 6 mesi;
– l’inammissibilità dell’adozione della deliberazione di modifica del vigente statuto sociale per violazione di quanto disposto dall’art. 2437-ter cod. civ., non avendo l’organo di amministrazione di RetiAmbiente spa provveduto a rendere disponibile, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea, la determinazione del valore delle azioni ex art. 2437-ter, comma 5, cod. civ.; con conseguente richiesta al Notaio incaricato di redigere il relativo verbale, quale segretario dell’assemblea, di astenersi da tale incombente;
Ø esprimendo, in ogni caso, voto contrario alle proposte di deliberazione e con riserva di esercitare il diritto di recesso alla società, impugnare le deliberazioni eventualmente adottate e reclamare il risarcimento del danno conseguentemente sofferto.
Le modifiche al vigente statuto di RetiAmbiente spa che verranno proposte all’assemblea dei soci di detta società convocata per il giorno 28/12/2015 comprendono fattispecie legittimanti il diritto di recesso ex art. 2437 cod. civ.
In particolare, legittimano l’esercizio del diritto di recesso le modifiche statutarie aventi ad oggetto:
– la modifica dell’oggetto sociale (in quanto sostanziale);
– la modifica del quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria;
– la modifica delle modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo nell’ipotesi di acquisizione di una partecipazione nel capitale della società da parte di un socio privato.
Nel caso in cui una proposta di deliberazione assembleare possa determinare l’esercizio del diritto di recesso da una società per azioni, la normativa vigente in materia prevede che:
– (art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.) l’organo di amministrazione della società (nella specie, l’Amministratore Unico di RetiAmbiente spa) debba determinare il valore di liquidazione delle azioni (nella specie, della totalità delle azioni di RetiAmbiente spa, in quanto le modifiche proposte al vigente statuto sociale legittimerebbero il recesso di qualsiasi socio di detta società), sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto delle prospettive reddituali e della consistenza patrimoniale della società;
– (art. 2437-ter, comma 5, cod. civ.) i soci abbiano diritto di conoscere la determinazione del valore delle azioni per cui è esercitabile il recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell’assemblea al cui esame e deliberazione verranno sottoposte le determinazioni suscettibili di legittimare l’esercizio del diritto di recesso.
L’omesso adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2437-ter cod. civ. costituisce causa di annullamento della delibera assemblare la cui adozione legittima l’esercizio del recesso.
Precisamente, la delibera assembleare che legittima il recesso dei soci che non abbiano consentito ad adottarla è annullabile ai sensi dell’art. 2377 c.c. qualora gli amministratori non abbiano provveduto a rendere disponibile, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea, la determinazione del valore delle azioni ex art. 2437-ter, comma 5, cod. civ..
In considerazione di quanto precede, ritengo che, in occasione dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa convocata per il giorno 28/12/2015, il Comune di Livorno, quale socio di detta società, possa eccepire:Ø in sede di trattazione dell’argomento indicato all’ordine del giorno della parte ordinaria:
– il grave e reiterato inadempimento dell’Amministratore Unico, ed il conseguente inadempimento del Collegio Sindacale, all’obbligo di convocazione immediata e senza indugio dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa per la nomina del nuovo organo di amministrazione della società in conseguenza dell’avvenuta cessazione dell’attuale Amministratore Unico dalla carica in data 19/6/2015 (o comunque contestualmente e per effetto dell’avvenuta approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2014) per scadenza del termine massimo di durata della stessa, come previsto dall’art. 2383, comma 2, cod. civ.;
– l’illegittimità del compimento, da parte dell’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa, di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione successivamente alla data di cessione dello stesso dalla carica (19/6/2015) e nelle more della nomina del nuovo organo di amministrazione della società, fra i quali l’atto di convocazione dell’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa per deliberare un aumento di capitale sociale in natura, di rilevante entità, e l’adozione di un nuovo statuto sociale;
– l’omesso o insufficiente adempimento da parte del collegio Sindacale dei doveri sullo stesso gravanti per legge e per statuto, ed in particolare del dovere di vigilare sulla legittimità dell’operato dell’organo di amministrazione e di convocare d’urgenza ex art. 2386, u.c., cod. civ. l’assemblea dei soci di RetiAmbiente spa per la nomina del nuovo organo di amministrazione a fronte dell’intervenuta scadenza dell’attuale Amministratore Unico dalla carica da oltre 6 mesi;
– l’inammissibilità di procedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione di RetiAmbiente spa in tale assemblea – qualora proposta – per omessa, esplicita indicazione di detto argomento all’ordine del giorno dell’assemblea con conseguente violazione di quanto disposto dall’art. 2366 cod. civ. ed annullabilità della relativa deliberazione; con richiesta:
– di convocazione, senza indugio, di una nuova assemblea dei soci di RetiAmbiente spa avente all’ordine del giorno “Deliberazioni ex art. 2364, comma primo, n. 2 e 3 cod. civ. – Nomina del nuovo organo di amministrazione della società in sostituzione di quello cessato – determinazione del compenso”;
– di verifica da parte del Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ. del corretto operato dell’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa (onde responsabilizzare personalmente i Sindaci e costringere costoro a presentare una relazione scritta all’assemblea sull’argomento);
Ø in sede di trattazione dell’argomento indicato all’ordine del giorno della parte straordinaria:
– l’illegittimità e/o nullità della convocazione dell’assemblea in sede straordinaria da parte dell’attuale Amministratore Unico di RetiAmbiente spa per deliberare un aumento di capitale sociale in natura e l’adozione di un nuovo statuto sociale in quanto atto di straordinaria amministrazione, come tale esondante dai poteri esercitabili da detto amministratore in quanto cessato dalla carica sin dall’approvazione del bilancio d’esercizio 2014, e quindi da almeno 6 mesi;
– l’inammissibilità dell’adozione della deliberazione di modifica del vigente statuto sociale per violazione di quanto disposto dall’art. 2437-ter cod. civ., non avendo l’organo di amministrazione di RETIAMBIENTE S.P.A. provveduto a rendere disponibile, nei quindici giorni antecedenti la data di convocazione dell’assemblea, la determinazione del valore delle azioni ex art. 2437-ter, comma 5, cod. civ.; con conseguente richiesta al Notaio incaricato di redigere il relativo verbale, quale segretario dell’assemblea, di astenersi da tale incombente;
Ø esprimendo, in ogni caso, voto contrario alle proposte di deliberazione e con riserva di esercitare il diritto di recesso alla società, impugnare le deliberazioni eventualmente adottate e reclamare il risarcimento del danno conseguentemente sofferto.